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Aggiornamento normativo (marzo 2026): con la conversione in legge del “Decreto Milleproroghe” viene confermato un periodo transitorio che consente, fino al 15 settembre 2026, l’utilizzo del FIR cartaceo in alternativa al FIR digitale (xFIR – “FIR in formato digitale”) siamo davanti ad una vera e propria proroga RENTRI. Nello stesso arco temporale, l’applicazione delle sanzioni legate alla mancata/incompleta trasmissione dei dati al RENTRI è differita.
Nota importante: “proroga” non significa “stop”. Significa tempo extra per adeguarsi. Chi arriva pronto a settembre, riduce rischio operativo e rischio sanzionatorio.
Molte aziende hanno letto la proroga come una tregua. In realtà è un segnale molto chiaro: la transizione al digitale è confermata e il legislatore sta concedendo una finestra per evitare che problemi tecnici, organizzativi o di formazione si trasformino in non conformità.
In altre parole: si può continuare col cartaceo, ma la direzione resta la stessa. E quando un processo diventa obbligatorio per legge, chi aspetta l’ultimo mese spesso paga in inefficienze, errori e stress.
Fino al 15 settembre 2026 il FIR può essere emesso:
Attenzione però a questo punto (che spesso crea confusione): sul singolo trasporto non si “ibrida” il percorso. Il formato scelto dal produttore/detentore (cartaceo o digitale) determina la modalità di gestione per tutta la filiera su quel viaggio/documento (trasportatore, destinatario, ecc.).
Quindi sì, puoi avere un periodo in cui alcuni trasporti li gestisci ancora con FIR cartaceo e altri con xFIR, ma ogni trasporto deve stare su un solo binario, dall’inizio alla fine.

In base alle modifiche introdotte dal Decreto Milleproroghe (convertito nella Legge 27 febbraio 2026, n. 26), le sanzioni previste per la mancata o incompleta trasmissione al RENTRI dei dati contenuti nel FIR (Formulario di Identificazione del Rifiuto) si applicano a decorrere dal 15 settembre 2026. Fino a tale data, quindi, non si applicano sanzioni per questa specifica violazione legata alla trasmissione dei dati (restano invece fermi gli obblighi e le responsabilità documentali ordinarie sul corretto tracciamento).
La proroga riguarda solo (i) la possibilità di usare il FIR cartaceo in alternativa allo xFIR e (ii) il differimento delle sanzioni per la mancata/incompleta trasmissione al RENTRI dei dati contenuti nel FIR fino al 15 settembre 2026. Non è un “liberi tutti” sul contenuto del documento.
Restano pienamente applicabili gli obblighi di corretta compilazione e tenuta del FIR lungo tutta la filiera e le relative responsabilità (produttore/detentore, trasportatore, destinatario). In concreto:
Quindi: sì alla prudenza operativa sul canale (cartaceo/digitale), ma massima attenzione su qualità del dato, ruoli e procedure interne.
Nota operativa (prudenza): in questa fase di transizione, se riscontri instabilità/indisponibilità del portale istituzionale o se hai il timore concreto di blocchi in piazzale, valuta di pianificare i viaggi in modalità FIR cartaceo (finché l’alternativa è ammessa).
Il motivo è semplice: sul singolo trasporto non puoi passare da digitale a cartaceo “in corsa”. Se il flusso nasce digitale e il sistema non consente operazioni essenziali (es. accetta FIR/gestione del documento), potresti ritrovarti con il mezzo fermo e senza una via rapida di conversione. La scelta del formato va fatta prima della partenza.
Il punto non è scegliere tra cartaceo e digitale. Il punto è progettare una transizione controllata, anche alla luce della “falsa partenza” che molte aziende hanno sperimentato in queste settimane: avvii del flusso xFIR, rallentamenti o indisponibilità del portale, e conseguenti rischi di blocco operativo.
Proprio perché non è possibile cambiare binario sul singolo trasporto (da digitale a cartaceo “in corsa”), la strategia più solida è definire a monte quando usare ancora il cartaceo (per continuità operativa) e quando far partire un pilot digitale in condizioni controllate.

Quanti formulari fai? Chi li compila? Dove nascono gli errori più frequenti? Quali trasportatori coinvolgi? Senza questa mappa, digitalizzare significa “replicare confusione” in digitale.
Con il digitale cambiano abitudini e responsabilità operative. Serve chiarezza: chi firma? chi valida? chi corregge? chi archivia? chi trasmette?
Non serve passare al 100% subito. Serve partire con un campione: 5–10% dei flussi, monitorati, così individui subito colli di bottiglia e casi limite.
Il digitale porta vantaggi reali solo se archivi, recuperi e condividi i documenti in modo rapido. Senza una logica di archiviazione, il rischio è spostare il caos dal faldone a una cartella disordinata.
TruckOne lavora da sempre sulla logica “compliance senza attrito”: meno manualità, meno errori, più controllo.
Vuoi arrivare al 15 settembre con un processo già rodato? Prenota una demo o una call tecnica: analizziamo i tuoi flussi e definiamo un piano di transizione “senza corse”.
Fino al 15 settembre 2026 è ammesso l’uso del FIR cartaceo in alternativa al FIR digitale (xFIR).
No. Su ogni singolo trasporto si sceglie un solo formato (cartaceo o digitale) e quel formato vale per tutta la filiera su quel viaggio/documento.
No: sono differite. L’applicazione delle sanzioni legate alla mancata/incompleta trasmissione al RENTRI decorre dal 15 settembre 2026.
Sì, ma con cautela: conviene utilizzare questi mesi per testare il processo e arrivare pronti alla scadenza, avviando un pilot controllato.
Se però in questa fase riscontri instabilità/indisponibilità del portale o rischi concreti di fermi operativi, è prudente pianificare quel trasporto in FIR cartaceo (finché l’alternativa è ammessa), perché sul singolo trasporto non è possibile passare da xFIR a cartaceo “in corsa”.
Errori di flusso, personale non formato, rallentamenti operativi e maggiore probabilità di non conformità quando scatteranno i controlli e le sanzioni.
Sì: affianchiamo le aziende con set-up, procedure e formazione pratica orientata all’operatività.