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Il mondo della gestione dei rifiuti sta vivendo una trasformazione epocale. A partire dal 13 febbraio 2026, il sistema di tracciabilità diventerà ufficialmente digitale, introducendo l’obbligo del FIR digitale (Formulario di Identificazione del Rifiuto) per la trasmissione dei dati al RENTRI. cosa fare con RENTRI offline?
Questa innovazione promette di semplificare i flussi e ottimizzare la pianificazione regionale, ma solleva una domanda cruciale per ogni operatore: cosa succede se la tecnologia si ferma e RENTRI non funziona? Che si tratti di un malfunzionamento del portale nazionale o di un’improvvisa mancanza di connessione internet presso la vostra sede, è fondamentale sapere come comportarsi per restare in regola.
In questo articolo analizzeremo le procedure di sicurezza introdotte dal Decreto Direttoriale n. 25 del 5 febbraio 2026, che definisce i passi da seguire quando i servizi digitali non sono disponibili.

Il primo scenario riguarda l’indisponibilità dei servizi centrali del RENTRI (applicazione web, interoperabilità o APP mobile) non dovuta a manutenzione programmata. In questi casi, lo stato di emergenza viene comunicato ufficialmente tramite la sezione “Avvisi” del portale RENTRI o dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.
Se il sistema centrale non risponde, gli operatori che utilizzano i servizi di supporto del RENTRI non possono compilare o vidimare digitalmente il formulario.
• La soluzione di emergenza: È consentito emettere il FIR in formato cartaceo, utilizzando i modelli previsti dal D.M. n. 59/2023. In questa fase, i dati non devono essere trasmessi immediatamente al RENTRI e la copia completa viene restituita dal trasportatore secondo le modalità ordinarie del cartaceo.
• Consiglio proattivo: Per mitigare il rischio, è opportuno dotarsi anticipatamente di un quantitativo di FIR cartacei bianchi già vidimati digitalmente da tenere di scorta per le emergenze.
Se il sistema si blocca mentre il rifiuto è già in viaggio:
• In itinere: Se non è possibile aggiornare il FIR digitale offline (es. per un trasbordo o una sosta tecnica), il trasportatore può aggiornare la stampa cartacea che accompagna il trasporto, apponendo una firma autografa.
• Al destinatario: Se il destinatario non riesce a completare l’accettazione digitale, deve integrare i dati sulla stampa cartacea del FIR e firmare manualmente. In entrambi i casi, il cambio di formato deve essere comunicato al produttore/detentore al di fuori dei servizi RENTRI.

Il secondo scenario riguarda problemi locali, come un guasto del provider o l’assenza di copertura di rete, che impediscono l’accesso al RENTRI per cause esterne e non dovute a negligenza dell’operatore.
In questo caso, la procedura è più rigorosa per garantire la trasparenza:
1. Emissione cartacea: Si emette il FIR in formato cartaceo.
2. Annotazione obbligatoria: Nel campo annotazioni del FIR deve essere riportata la dicitura: “FIR emesso in modalità cartacea ai sensi di quanto previsto dall’Allegato 2 al Decreto Direttoriale ECB n. 25 del 5.2.2026”.
3. Dichiarazione di indisponibilità: L’operatore deve compilare una specifica dichiarazione (contenuta nell’Appendice del Decreto) che attesti il guasto e i tentativi di ripristino effettuati.
4. Invio via PEC: Tale dichiarazione deve essere inviata all’indirizzo dit.rentri@pec.it entro il primo giorno lavorativo successivo al ripristino della connettività.
Una volta ripristinati i servizi (centrali o locali), gli operatori hanno l’obbligo di regolarizzare la posizione. Per i rifiuti pericolosi, la trasmissione dei dati dei FIR digitali al RENTRI può essere effettuata il primo giorno lavorativo successivo alla fine dell’evento, anche se le scadenze ordinarie sono scadute. Il sistema terrà traccia della data di trasmissione per giustificare il ritardo.
Il Decreto suggerisce alcune “misure di mitigazione” che ogni azienda dovrebbe adottare immediatamente:
• Scorta di carta: Mantenere sempre un numero di FIR cartacei pronti all’uso proporzionale al proprio fabbisogno.
• Firma remota: Scaricare anticipatamente il certificato di firma remota RENTRI per evitare di non poter firmare proprio quando il servizio di download è offline.
• Configurazione dispositivi: Non aspettare il momento del trasporto per configurare l’APP RENTRI sui tablet o smartphone aziendali; fatelo con largo anticipo.
La transizione digitale è una sfida, ma con la giusta preparazione e la conoscenza delle procedure di emergenza, la vostra azienda potrà gestire i rifiuti in totale sicurezza e conformità normativa.
Questa guida ha scopo informativo e si basa sulle disposizioni del Decreto Direttoriale n. 25 del 05/02/2026. Vi invitiamo a consultare periodicamente il portale ufficiale www.rentri.gov.it per aggiornamenti in tempo reale.

Per compilare correttamente la dichiarazione di indisponibilità temporanea della connettività Internet (o dei servizi di autenticazione), è necessario seguire il modello riportato nell’Appendice all’Allegato 2 del Decreto Direttoriale n. 25 del 5 febbraio 2026.
La compilazione deve includere le seguenti informazioni dettagliate:
• Dati del sottoscritto: Nome, cognome e codice fiscale.
• Ruolo: Specificare se si agisce in qualità di rappresentante dell’operatore o di incaricato.
• Dati dell’operatore: Denominazione, Codice Fiscale o Partita IVA.
• Unità locale: Indicare il numero di iscrizione al RENTRI dell’unità locale interessata e il relativo indirizzo.
• Riferimento FIR: Indicare il numero del FIR digitale coinvolto e il ruolo dell’operatore (produttore/detentore, trasportatore o destinatario).
• Periodo di indisponibilità: Specificare data e orario (dalle ore… alle ore…) dell’interruzione.
• Natura del problema: Barrare la casella relativa all’indisponibilità della connettività Internet o dei servizi di autenticazione digitale, confermando che l’evento è fuori dal proprio controllo.
• Operazioni impedite: Barrare le funzionalità che non è stato possibile utilizzare (es. vidimazione, emissione, firma, integrazione durante il trasporto o accettazione).
• Tentativi di ripristino: Descrivere le azioni intraprese per risolvere il problema, come contatti con il provider, riavvio degli apparati o test di connessione.
• Causa del guasto: Specificare se si è trattato di un guasto infrastrutturale del provider (indicandone il nome), assenza di copertura, eventi naturali o altro.
È necessario barrare le caselle relative agli allegati forniti per provare il disservizio, quali:
• Comunicazioni del provider o screenshot di test di connessione.
• Codici di guasto o numeri di ticket di assistenza aperti.
L’operatore deve dichiarare quali misure di sicurezza ha attivato tra quelle previste dal decreto, come:
• Emissione del FIR in modalità cartacea.
• Integrazione manuale dei dati sulla stampa del formulario digitale con firma autografa (in fase di trasporto o accettazione).
• Trasmissione dei dati o della copia del FIR dopo la scadenza ordinaria.
Modalità di invio e conservazione
Una volta compilata, la dichiarazione deve essere:
1. Sottoscritta: Con firma del rappresentante o dell’incaricato (se la firma è autografa, va allegata copia del documento di identità).
2. Trasmessa via PEC: All’indirizzo dit.rentri@pec.it entro il primo giorno lavorativo successivo al ripristino della connettività.
3. Conservata: L’operatore deve garantire in ogni momento la possibilità di riprodurre la dichiarazione in caso di ispezioni o verifiche presso l’unità locale.
I termini per la trasmissione dei dati dopo un’emergenza che ha impedito il normale utilizzo del RENTRI o della connettività internet sono stabiliti in modo preciso dai documenti allegati al Decreto Direttoriale n. 25 del 5 febbraio 2026.
In linea generale, il termine ultimo per regolarizzare la trasmissione è fissato al primo giorno lavorativo successivo alla conclusione dell’evento emergenziale.
Ecco il dettaglio per le diverse caselle:
Se l’indisponibilità dei servizi (centrali del RENTRI o locali di connettività) ha impedito l’invio tempestivo dei dati relativi ai rifiuti pericolosi, gli operatori devono provvedere alla trasmissione entro il primo giorno lavorativo successivo alla chiusura dell’evento. Questa disposizione si applica anche se tale termine risulta successivo alle scadenze ordinarie previste dalla normativa vigente. Il sistema RENTRI conserverà una traccia della data di trasmissione per giustificare il superamento dei termini ordinari.
I destinatari che, a causa del disservizio, non hanno potuto restituire digitalmente al produttore/detentore e al trasportatore la copia completa del formulario digitale, devono farlo entro il primo giorno lavorativo successivo alla fine dell’emergenza.
Nel caso specifico in cui l’emergenza sia dovuta alla mancanza di connettività Internet o dei servizi di autenticazione digitale dell’operatore, vige un obbligo aggiuntivo:
• La dichiarazione di indisponibilità temporanea (contenuta nell’Appendice all’Allegato 2) deve essere trasmessa via PEC all’indirizzo dit.rentri@pec.it entro il primo giorno lavorativo successivo alla cessazione dell’indisponibilità.
Mentre le procedure di emergenza RENTRI possono essere applicate fino al termine del primo giorno lavorativo successivo alla comunicazione di chiusura dell’evento da parte della Direzione generale ECB, gli operatori hanno comunque la facoltà di riprendere le modalità ordinarie di utilizzo del FIR digitale già a partire dal giorno immediatamente successivo a quello in cui la cessazione dell’evento è stata pubblicata sul portale RENTRI o dell’Albo nazionale gestori ambientali.
È importante ricordare che, ai fini della prova del disservizio, l’effettiva mancanza di disponibilità dei servizi RENTRI è attestata dagli avvisi ufficiali pubblicati nella sezione dedicata del portale www.rentri.gov.it.
Per la gestione dei rifiuti pericolosi in situazioni di emergenza, il cambiamento principale riguarda la flessibilità dei termini di trasmissione dei dati e le procedure di emergenza RENTRI da adottare quando i sistemi digitali non sono disponibili.
Ecco i dettagli su cosa cambia in base alla tipologia di emergenza:
A partire dal 13 febbraio 2026, vige l’obbligo ordinario di trasmettere al RENTRI i dati dei FIR digitali relativi ai rifiuti pericolosi. In caso di emergenza (sia per indisponibilità del RENTRI che per mancanza di connettività locale), le regole cambiano come segue:
• Proroga della scadenza: Gli operatori possono trasmettere i dati contenuti nel FIR digitale entro il primo giorno lavorativo successivo alla chiusura dell’evento emergenziale.
• Validità del ritardo: La trasmissione è considerata regolare anche se avviene dopo le scadenze ordinarie previste dalle modalità operative standard; il sistema RENTRI terrà traccia della data di trasmissione per giustificare il superamento dei termini.
Se l’emergenza (mancanza di servizi RENTRI o di connettività) impedisce del tutto la creazione del FIR digitale per un carico di rifiuti pericolosi:
• Ritorno al cartaceo: È consentito emettere il formulario in formato cartaceo (utilizzando i modelli previsti dal D.M. n. 59/2023).
• Esonero dalla trasmissione: In questo specifico caso di emergenza, gli operatori non devono trasmettere i dati contenuti nel FIR cartaceo al RENTRI.
• Annotazione obbligatoria: Se il problema è dovuto alla connettività dell’operatore, nel campo annotazioni del FIR cartaceo deve essere inserita la dicitura: “FIR emesso in modalità cartacea ai sensi di quanto previsto dall’Allegato 2 al Decreto Direttoriale ECB n. 25 del 5.2.2026”.
Se l’impossibilità di trasmettere i dati dei rifiuti pericolosi dipende da un problema di connettività Internet o di autenticazione dell’operatore (Allegato 2), scatta un obbligo ulteriore:
• Dichiarazione PEC: L’operatore deve compilare la “Dichiarazione di indisponibilità temporanea” (riportata nell’Appendice all’Allegato 2) e trasmetterla via PEC all’indirizzo dit.rentri@pec.it entro il primo giorno lavorativo successivo al ripristino della connessione.
• Ispezioni: In caso di verifiche presso l’unità locale, l’operatore deve essere in grado di riprodurre tale dichiarazione e dimostrare la corrispondenza con le informazioni trasmesse.
Per non interrompere la gestione dei rifiuti pericolosi, le fonti suggeriscono di:
• Dotarsi preventivamente di un quantitativo di FIR cartacei già vidimati digitalmente da utilizzare come scorta.
• Scaricare in anticipo il certificato di firma remota e configurare i dispositivi mobili prima dell’effettivo utilizzo, per evitare di dipendere dai servizi di download durante un potenziale blackout del sistema.